Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare il tribunale di Milano.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ridefinire il circondario del tribunale di Busto Arsizio, ricomprendendo nello stesso, oltre ai comuni che attualmente ricomprende, tutti i comuni rientranti nella giurisdizione delle sezioni distaccate di Gallarate e di Saronno, nonché i comuni rientranti nella giurisdizione del tribunale circondariale di Milano aventi sede nella sezione distaccata della città di Legnano;

          b) ridefinire i confini dei circondari del tribunale di Milano e, se necessario, del tribunale di Monza, al fine di conseguire gli obiettivi previsti nella lettera c);

          c) nella nuova delimitazione territoriale del circondario del tribunale di Busto Arsizio, tenere conto, anche in deroga a quanto previsto nella lettera a) e con il fine di conseguire l'omogeneità territoriale e di carico di lavoro fra i circondari dei tribunali di Milano, di Monza e di Busto Arsizio, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti fra la città di Busto Arsizio e i comuni da ricomprendere nel relativo circondario ai sensi della lettera a), dei carichi di lavoro riconducibili, in materia civile e penale, ai predetti comuni, nonché del carico di lavoro atteso;

 

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          d) escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera a) e b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1 con le altre leggi dello Stato, nonché per introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui il presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché sia espresso il parere delle competenti Commissioni entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.